CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE ED IN PARTICOLARE AGLI ARTICOLI CITATI REDIGIAMO CON CURA TUTTI I NOSTRI PIANI DI SICUREZZA, COMPRENSIVI DI MANOVRE DI EMERGENZA.
Il D.L.vo d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 al capo II definisce TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Pagina 78 di 184
Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. - Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. E più precisamente l’art. 5 al comma 4: “… dispone… sistemi di accesso mediante funi alle quali il lavoratore è sostenuto… qualora risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza sufficienti…”