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Normativa

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CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE ED IN PARTICOLARE AGLI ARTICOLI CITATI REDIGIAMO CON CURA TUTTI I NOSTRI PIANI DI SICUREZZA, COMPRENSIVI DI MANOVRE DI EMERGENZA.

Il D.L.vo d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 al capo II definisce TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Pagina 78 di 184

Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota

  1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
    a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
    b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

  2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. E più precisamente l’art. 5 al comma 4: “… dispone… sistemi di accesso mediante funi alle quali il lavoratore è sostenuto… qualora risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza sufficienti…”